Art. 7.
(Assistenza e decisioni in caso di morte).

      1. In assenza di una diversa volontà espressa dal contraente di una unione di fatto, in caso di morte o in presenza di un riconosciuto stato di incapacità di intendere e di volere, l'altro contraente esercita i diritti e i doveri spettanti al coniuge in materia di assistenza sanitaria, compresa la facoltà di assumere decisioni per quanto attiene alla donazione di organi.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per le decisioni riguardanti la cerimonia funebre e la sepoltura.